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Termini e condizioni

TERMINI E CONDIZIONI DELL’ATTIVITÀ

In caso di incoerenza, conflitto o discrepanza tra le versioni inglese e italiana di questo Accordo, prevale la versione inglese.

1 . DIRITTO

1.1 Hawkins & Associates S.r.l. (“La Società”) fornirà i suoi servizi ai clienti in base all’appuntamento in conformità con le istruzioni scritte e/o verbali fornite e in conformità con i presenti Termini e Condizioni.

1.2 L’accettazione di questi Termini e Condizioni (o l’esecuzione dei servizi) costituisce un Accordo stipulato in Italia e soggetto alle leggi italiane. Le controversie derivanti dall’Accordo saranno decise secondo la legge italiana. Questo Accordo costituisce l’intero accordo tra le parti e prevale ed annulla tutte le precedenti bozze, accordi, accordi e intese tra di esse, scritti o orali, relativi a questo oggetto. Ogni parte riconosce che, nel stipulare questo Accordo, non si affida e non avrà rimedi riguardo a qualsiasi dichiarazione o garanzia (fatta innocentemente o per negligenza) che non sia prevista in questo Accordo. Nessuna parte potrà presentare alcuna richiesta per dichiarazione falsa innocente o negligente basata su qualsiasi dichiarazione contenuta in questo Accordo. Nulla in questa clausola limita o esclude qualsiasi responsabilità per frode.

1.3 Il presente Accordo non può essere modificato a meno che non sia scritto e firmato dalle parti.

1.4 I diritti e i rimedi della Società previsti in questo Accordo sono aggiuntivi a tutti gli altri diritti e rimedi previsti dalla legge.

1.5 Qualsiasi riferimento a ‘scritto’ o ‘per iscritto’ include via email.

2 . COMMISSIONI E PAGAMENTI

Le tariffe vengono calcolate in base alla natura delle istruzioni fornite e a diversi fattori, tra cui, ma non esclusivamente, complessità tecnica, grado del personale, tempo impiegato, rischio, complessità, valore e grado di urgenza. La Società si riserva il diritto di aumentare le tariffe orarie o applicare un costo fisso per riflettere questi fattori. Le tariffe includeranno anche il tempo trascorso durante i viaggi e durante la revisione e la revisione tra pari. Vengono inoltre applicate tariffe per le spese sostenute dalla Società in relazione al lavoro svolto per conto del cliente. La Società si riserva il diritto di aggiungere un costo di gestione al costo dei servizi, delle strutture o delle attrezzature esterne acquistate direttamente in relazione alle istruzioni. In alternativa, si possono organizzare che il cliente paghi direttamente tali costi. Le tariffe sono soggette a revisione periodica per riflettere cambiamenti nelle condizioni di mercato, nel costo dell’erogazione del servizio, nell’inflazione o in altri fattori rilevanti.

2.2 La Società si riserva il diritto di aggiungere un sovrapprezzo amministrativo in cui le spese devono essere suddivise tra due o più parti. Quando suddivisa tra due o più parti, si applica una tariffa minima di €235 indipendentemente dal tempo impiegato.

2.3. Dove applicabile, l’IVA deve essere dovuta oltre a spese e commissioni.

2.4. Una fattura sarà inviata al cliente al momento della presentazione di un rapporto o di un altro parere tecnico scritto o verbale, oppure quando la Società e il cliente concordano che una o più fatture provvisorie saranno emise a intervalli convenienti. La Società può, a sua discrezione, richiedere il pagamento a conto o un pagamento provvisorio di spese e/o costi sia all’inizio che durante l’indagine.

2.5 La Società non garantisce che sarà possibile rispettare qualsiasi stima data sulla probabile durata o costo di un’indagine, o sulla data di completamento concordata, ma si impegna a tenere informato il cliente prima che vengano superate eventuali stime di tempo o costo.

2.6 La Società applicherà un addebito per tutti i pagamenti e i costi di manodopera derivanti dall’archiviazione necessaria degli elementi di prova relativi a un’indagine (esibizione). Il cliente sarà informato delle spese per la conservazione degli allegati, normalmente al momento della prima fattura per le spese di qualsiasi caso. I costi di stoccaggio vengono fatturati in anticipo, sia mensilmente che annualmente, a seconda che la mostra sia conservata esternamente o internamente. Alla prima e a ogni successiva fattura per i costi di stoccaggio, al cliente sarà data la possibilità di disfarsi degli oggetti provato. Il mancato pagamento delle relative spese di conservazione comporterà lo smaltimento dell’esposizione. Potrebbero esserci costi aggiuntivi per la conservazione e lo smaltimento di grandi esposizioni pericolose o quelle che richiedono uno smaltimento specialistico.

2.7 Salvo diversa concordanza, tutte le commissioni, addebiti, spese e erogazioni (“Commissioni”) sono dovuti entro 30 giorni dalla data della fattura. La Società si riserva il diritto di richiedere interessi e risarcimento statutari per i costi di recupero ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile Italiano e del Decreto Legislativo n. 231/2002, come modificato, qualora il pagamento non venga effettuato entro i termini di credito concordati. La Società si riserva inoltre il diritto di sospendere la prestazione dei propri servizi finché rimane un importo in sospeso. La Società non accetta il pagamento di fatture tramite assegno.

2.8 Se la Società con il Cliente ha concordato un accordo di compenso differito, ciò sarà confermato per iscritto al momento dell’istruzione. L’accordo di compenso differito è limitato a due anni (“Limite Iniziale”), salvo diversa concordazione scritta. Qualsiasi proroga oltre il Limite Iniziale deve essere richiesta per iscritto dal Cliente e approvata dalla Società prima della fine del Limite Iniziale. Qualora venga concordata una proroga, il Cliente pagherà interessi dalla fine del periodo biennale a un tasso pari al 2,75% superiore al tasso principale di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (come pubblicato dalla Banca d’Italia), soggetto alle leggi anti-usura applicabili (Legge n. 108/1996). Tali interessi saranno fatturati annualmente in anticipo nell’anniversario della scadenza del Salary Cap Iniziale. Il Cliente deve fornire aggiornamenti regolari almeno ogni tre mesi sulle scadenze previste per il completamento della questione. Il mancato rispetto di queste condizioni terminerà l’accordo di pagamento differito e si applicheranno i termini di pagamento standard della Clausola 2.7.

2.9 In assenza di un accordo scritto contrario, la persona che incarica la Società (l’Appointer) lo fa come capitale ed è responsabile del pagamento delle Spese e degli interessi (se presenti), indipendentemente dal fatto che l’Appointer sia stato inserito in fondi dal proprio cliente e l’Appointer pagherà tali Spese e interessi (se presenti) per intero, nonostante qualsiasi disposizione del Codice di Procedura Civile o del Codice di Procedura Penale riguardo al loro importo, recuperabilità o altro, e se l’intero importo sia stato ammesso in qualsiasi valutazione dei costi del caso.

2.10 Quando un cliente richiede alla Società di consegnare la fattura a un’altra parte, il cliente o Appointer rimane responsabile di tutti i pagamenti così fatturati e degli interessi (se presenti) fino a quando la fattura non sarà stata saldata integralmente.

2.11 Quando istruzioni congiunte vengono ricevute da due o più clienti o Nominatori indipendenti, allora, salvo diversa concordazione scritta, tutti i clienti o Nominati saranno responsabili in modo solidario per le Tariffe e gli interessi (se presenti) calcolati in conformità con le clausole 2.1 a 2.10 sopra indicate.

2.12 Nel caso in cui una prenotazione di prova confermata venga sospesa, si applicheranno le seguenti tariffe:

Se la notifica di sospensione viene fornita meno di sette (7) giorni di calendario prima della data di inizio prevista, sarà dovuta la tariffa completa concordata.

Se viene fornito un preavviso tra sette (7) e quattordici (14) giorni solari prima della data di inizio prevista, sarà dovuto il 50% della tariffa concordata.

Non sarà pagata alcuna tassa se la notifica viene fornita con più di quattordici (14) giorni di calendario anticipo.

3. RAPPORTI

3.1 Tutti i rapporti e le informazioni forniti dalla Società sono destinati esclusivamente all’uso del cliente. Il cliente deve conservare tutti i rapporti forniti dalla Società integri e inalterati e non deve divulgarli a terzi senza il previo consenso scritto della Società. Quando un rapporto o un’informazione fornita dalla Società viene divulgato dal cliente a un terzo, il cliente deve indennizzare la Società per tutti i costi derivanti da tutti i lavori successivi svolti dalla Società, incluse le presenze in tribunale su richiesta del cliente o di terzi.

3.2 Per scopi di controllo qualità, tutti i rapporti consultivi sono soggetti a revisione tra pari, per confermare l’accuratezza tecnica e la chiarezza del nostro prodotto. Tutti i rapporti di esperti sono sottoposti a revisione per garantire che, per quanto possibile, siano liberi da errori tipografici e di formattazione. Per evitare dubbi, l’autore del rapporto, sia che agisca come consulente esperto o come testimone esperto, non è obbligato a includere nel proprio rapporto nulla che non sia in linea con la propria opinione.

4. INCARICO

Il beneficio di questo Accordo non può essere ceduto dal cliente senza il precedente consenso scritto della Società. Quando tale consenso viene dato, è condizionato all’accettazione da parte del cessionario del cliente delle condizioni concordate tra il cliente e la Società.  La Società si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni come condizione preliminare per fornire il consenso.

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il copyright e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi natura contenuti nei rapporti, fotografie, video, programmi informatici e altro materiale prodotto o commissionato dalla Società sono e rimarranno proprietà esclusiva e esclusiva della Società.

6. STATUS DELL'AZIENDA

6.1 La Società mantiene sempre il suo status indipendente e un’istruzione di un cliente non vieta alla Società di agire per conto di altre parti nelle successive indagini che coinvolgono quel cliente.

6.2 Quando applicabile, il cliente deve confermare chiaramente nelle sue istruzioni alla Società se è necessario un rapporto consultivo o di esperto.

6.3 Quando vengono inviate istruzioni congiunte alla Società, queste devono includere (come minimo) la capacità in cui la Società è incaricata (singolo esperto congiunto) insieme a dettagli completi dei clienti che hanno incaricato, i servizi richiesti, i tempi di erogazione dei servizi (inclusi i termini del tribunale e le date delle udienze) e se i procedimenti sono iniziati o sono in considerazione. La Società può rifiutare di accettare le istruzioni congiunte fino a quando non saranno stati soddisfatti i requisiti minimi e non saranno state ricevute ulteriori chiarimenti. Tutti i clienti che hanno incaricato la Società come esperto congiunto singolo devono essere copiati in tutte le istruzioni per la Società.

6.4 Il cliente deve informare prontamente la Società se viene emessa un’ordinanza del Tribunale che influenzi o possa influire sulla Società e deve fornire alla Società una copia dell’ordine del Tribunale.

6.5 Il cliente deve informare prontamente la Società se il caso su cui la Società è stata incaricata di fornire i servizi è stato risolto o altrimenti interrotto.

7. RESPONSABILITÀ

7.1 La clausola 7 stabilisce l’intera responsabilità finanziaria della Società (inclusa qualsiasi responsabilità per gli atti o omissioni dei suoi dipendenti, agenti, consulenti e subappaltatori) nei confronti del cliente in caso di qualsiasi violazione dell’Accordo, qualsiasi utilizzo da parte del cliente di eventuali rapporti e informazioni forniti dalla Società o da parte di essi, qualsiasi rappresentazione, dichiarazione o atto illecito o omissione (inclusa la negligenza) derivante ai sensi o in relazione all’Accordo.

7.2 La Società garantisce che svolgerà i propri doveri come indicato dal cliente con ragionevole cura e competenza, ma tutte le altre garanzie, condizioni e termini impliciti dalla legge o dal common law sono, nella massima misura consentita dalla legge, esclusi dall’Accordo.

7.3. Nulla nell’Accordo limita o esclude la responsabilità della Società:-

7.3.1 Per morte o lesioni personali derivanti da negligenza; oppure

7.3.2 Per qualsiasi danno o responsabilità subito dal cliente a seguito di frode o dichiarazione fraudolenta da parte della Società.

7.4 Soggetto alle disposizioni delle clausole 7.2 e 7.3:

7.4.1 La Società non sarà responsabile per perdita di profitti, perdita di attività, esaurimento del credito e/o perdite simili, perdita di risparmi previsti, perdita di beni, perdita di contratto, perdita d’uso, perdita o corruzione di dati o informazioni, alcuna perdita economica speciale, indiretta, conseguente o puramente economica, costi, danni, addebiti o spese.

7.4.2 La Società non sarà responsabile per i danni liquidati in caso di violazione o ritardo.

7.4.3 La responsabilità totale della Società in materia di contratto, illecito (inclusa negligenza o violazione del dovere statutario), dichiarazione falsa, restituzione o altro motivo derivante dall’esecuzione o prevista esecuzione dell’Accordo sarà limitata a €2.000.000 per qualsiasi rivendicazione o serie di richieste.

7.5 La Società non sarà responsabile nei confronti del cliente né sarà considerata in violazione dell’Accordo a causa di eventuali ritardi nell’esecuzione o mancata adempimento di qualsiasi obbligo della Società ai sensi di questo Accordo, se il ritardo o la mancata mancanza è stato dovuto a una causa al di fuori del ragionevole controllo della Società.

8. TERMINAZIONE

8.1 Una delle parti può (senza limitare altri rimedi) in qualsiasi momento rescindere l’Accordo dando un avviso scritto all’altra se l’altra commette una violazione di tali condizioni e (se può rimediare) non rimediano alla violazione entro 30 giorni dopo essere stata richiesta per avviso scritto o se l’altra va in liquidazione o (nel caso di un individuo o impresa) fallisce, stipula un accordo volontario con i creditori o ha un curatore o amministratore nominato.

8.2 Nel caso in cui l’Accordo venga terminato, il cliente pagherà per tutti i servizi svolti fino alla data di risoluzione in conformità con la clausola 2 sopra riportata.

8.2 In the event that the Agreement is terminated, the client shall pay for all services carried out up to the date of termination in accordance with Clause 2 above.

9. LAMENTELE

9.1. In caso di insoddisfazione per uno qualsiasi dei servizi forniti dalla Società, il cliente dovrebbe prima discutere la questione con il case manager responsabile dell’indagine oppure, nel caso in cui la questione non venga risolta a soddisfazione del cliente, qualsiasi reclamo deve essere indirizzato per iscritto al Direttore Marketing.

10. PROTEZIONE DEI DATI

10.1 Entrambe le parti rispetteranno tutta la legislazione sulla protezione dei dati applicabile (il Regolamento Generale sulla Tutela dei Dati (UE) 2016/679, come adottato nella legge italiana nel Codice Italiano per la Protezione dei Dati (Decreto Legislativo n. 196/2003 con modifica), e qualsiasi legislazione e/o regolamento che le modifichi, sostituiscano, rievoci o consolidi, se in vigore e applicabile, di tanto in tanto).

10.2 Entrambe le parti riconoscono che, ai fini della Legislazione sulla Protezione dei Dati, il cliente è il Responsabile del Trattamento dei Dati e la Società è il Responsabile del Trattamento dei Dati, entrambi come definiti dalla Legislazione sulla Protezione dei Dati.

10.3 Il cliente si assicurerà di avere tutti i consensi e le notifiche necessarie per trasferire legalmente qualsiasi dato personale alla Società.

10.4 La Società trasferirà dati personali al di fuori dell’Italia o dello Spazio Economico Europeo solo se esistono adeguate garanzie o si applica un’esenzione.

10.5 Entrambe le parti si notificheranno a vicenda non appena ragionevolmente possibile dopo aver preso conoscenza di qualsiasi violazione dei dati personali.

10.6 Nel caso in cui la Società riceva una richiesta del soggetto dei dati, notificherà prontamente il cliente e fornirà al cliente un supporto ragionevole, salvo che non sia impedito da legge o regolamento.

10.7 L’azienda mantiene un database dei suoi clienti. In conformità con la Politica di Protezione dei Dati dell’Azienda, queste informazioni sono conservate esclusivamente per uso interno. Una copia della Politica di Protezione dei Dati dell’azienda è disponibile su richiesta.

11. RISERVATEZZA

11.1 Entrambe le parti concordano di mantenere riservate tutte le informazioni ricevute dall’altra e di non utilizzarle per scopi al di fuori dell’ambito di questo Accordo. Questo obbligo non si applica a informazioni di pubblico nome, ottenute legalmente da altre fonti, divulgate con l’approvazione scritta preventiva dell’altra parte, o la divulgazione è richiesta da legge, regolamento o processo legale, inclusi ma non limitati a, ordini giudiziari, citazioni in giudizio o indagini governative.

12. FORZA MAGGIORE

12.1 Né la Società né il cliente saranno responsabili per qualsiasi mancato, o ritardo, nell’adempimento dei propri obblighi ai sensi di questo Accordo, nella misura in cui tale mancato adempimento, o ritardo nel medesimo, sia causato da un Evento di Forza Maggiore. Un evento di forza maggiore si riferisce a qualsiasi evento al di fuori del ragionevole controllo da parte di una partito coinvolto, che per sua natura non poteva essere previsto o, se possibile, era inevitabile.

13. GENERALE

13.1 Entrambe le parti devono rispettare tutte le leggi, regolamenti e codici applicabili dell’Italia nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente Accordo. Ciò include, ma non si limita a, il rispetto del Decreto Legislativo n. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) e del Decreto Legislativo n. 231/2007 (obblighi contro il riciclaggio di denaro). Qualsiasi violazione di questa clausola costituisce una violazione materiale del presente Accordo ai sensi dell’articolo 1453 e seguenti del Parlamento Italiano Codice Civile, che autorizza la parte non violante a rescindere immediatamente l’Accordo al momento della comunicazione scritta alla parte trasgressiva.

13.2 Qualsiasi avviso richiesto o consentito da una delle parti all’altra ai sensi di questo Accordo deve essere inviato per iscritto al Segretario della Società presso la sua sede legale o a qualsiasi altro indirizzo che sia stato notificato ai sensi di questa disposizione alla parte che ha fornito la notifica.

13.3 Nessuna mancata o ritardo da parte di una delle parti nell’esercitare uno qualsiasi dei propri diritti previsti dall’Accordo sarà considerato una rinuncia a tale diritto e nessuna rinuncia da parte di una delle parti a una violazione dell’Accordo da parte dell’altra sarà considerata una rinuncia a una successiva violazione della stessa o di qualsiasi altra disposizione.

13.4 Se una qualsiasi disposizione di questo Accordo è ritenuta invalida o inapplicabile in tutto o in parte, la validità delle altre disposizioni del presente Accordo e del resto della disposizione in questione non sarà compromessa.

13.5 Il presente Accordo non intende né intende conferire un beneficio a terzi ai sensi delle disposizioni del Codice civile italiano per i beneficiari terzi.

13.6 In conformità con e per deviazione esplicita dall’Articolo 1656 del Codice Civile, le parti concordano che la Società può liberamente subappaltare tutti o parte dei servizi ai sensi di questo Accordo senza la necessità dell’autorizzazione preventiva del cliente. La Società rimane l’unica responsabile nei confronti del cliente per l’esecuzione dei servizi e si assume per gli atti e le omissioni dei suoi subappaltatori come se fossero propri.

13.7 L’Appointer riconosce che, agendo per conto di un cliente, notificherà alla Società tale accordo e fornirà alla Società tutti i numeri di rivendicazione, polizza e riferimento. Anche il cliente di Appointer è vincolato da questo Accordo. Qualsiasi azione intrapresa da Appointer per conto del proprio cliente sarà legalmente vincolante sia per Appointer che per il suo cliente. In caso di incoerenza o conflitto tra i termini e le condizioni di questo Accordo e qualsiasi accordo quadro stipulato dalla Società con il cliente o l’Appointer, prevalgono le disposizioni dell’accordo quadro. L’accordo quadro ha la precedenza su eventuali termini e condizioni conflittuali o incoerenti.

13.8 Se qualsiasi disposizione di questo Accordo, inclusa qualsiasi clausola o sotto-cláusula, viene dichiarata nulla, invalida o non applicabile da un Tribunale competente, il resto del presente Accordo rimarrà pienamente valido ed effettivo. Le parti devono negoziare in buona fede per sostituire la clausola di nullità con una disposizione valida che raggiunga lo stesso o uno scopo simile.