Termini e condizioni
TERMINI E CONDIZIONI DELL’ATTIVITÀ
In caso di incongruenza, conflitto o discrepanza tra la versione inglese e la versione italiana del presente Accordo, prevarrà la versione inglese.
1 . LEGGE APPLICABILE
1.1 Hawkins & Associates S.r.l. (la “Società”) fornirà i propri servizi ai clienti, su incarico di questi ultimi, in conformità alle istruzioni scritte e/o verbali fornite e ai presenti Termini e Condizioni.
1.2 L’accettazione dei presenti Termini e Condizioni (o l’esecuzione dei servizi) costituirà un Accordo stipulato in Italia e soggetto alla legge italiana. Le controversie derivanti dall’Accordo saranno decise secondo la legge italiana. Il presente Accordo costituisce l’intero accordo tra le parti e sostituisce ed estingue tutte le precedenti bozze, accordi, intese e pattuizioni tra di esse, siano esse scritte o verbali, relative al medesimo oggetto. Ciascuna parte riconosce che, nel concludere questo Accordo, non fa affidamento su, e non avrà alcun rimedio in relazione a qualsiasi dichiarazione o garanzia (resa in buona fede o per negligenza) che non sia contenuta nel presente Accordo. Nessuna parte potrà far valere alcuna pretesa per dichiarazioni inesatte, rese in buona fede o per negligenza, basate su qualsivoglia affermazione contenuta nel presente Accordo. Nulla di quanto previsto nella presente clausola limiterà o escluderà la responsabilità per frode.
1.3 Il presente Accordo non potrà essere modificato se non per iscritto e firmato da entrambe le parti.
1.4 I diritti spettanti alla Società ai sensi del presente Accordo si aggiungono a quelli previsti dalla legge.
1.5 Ogni riferimento a “scritto” o “per iscritto” include la posta elettronica.
2 . ONORARI E PAGAMENTI
2.1 Gli onorari sono calcolati in base alla natura degli incarichi forniti e a una serie di fattori, tra cui, a titolo non esaustivo, la complessità tecnica, il livello del personale impiegato, il tempo impiegato, il rischio, la complessità, il valore e il grado di urgenza. La Società si riserva il diritto di aumentare le proprie tariffe orarie o di applicare una tariffa fissa che tenga conto di tali fattori. Gli onorari includeranno anche il tempo impiegato per la revisione redazionale e per la revisione tra pari. Vengono inoltre addebitate le spese sostenute dalla Società in relazione al lavoro svolto per conto del cliente. La Società si riserva il diritto di aggiungere un supplemento di gestione al costo dei servizi, delle strutture o delle attrezzature esterni acquistati direttamente in relazione agli incarichi ricevuti. In alternativa, possono essere presi accordi affinché il cliente paghi direttamente tali costi. Gli onorari sono soggetti a revisione periodica per riflettere le variazioni delle condizioni di mercato, dei costi di erogazione del servizio, dell’inflazione o di altri fattori rilevanti.
2.2 La Società si riserva il diritto di aggiungere un sovrapprezzo amministrativo qualora gli onorari debbano essere ripartiti tra due o più parti. In caso di ripartizione tra due o più parti, si applica un onorario minimo di €235 indipendentemente dal tempo impiegato.
2.3. Dove applicabile, l’IVA sarà dovuta in aggiunta agli onorari e alle spese.
2.4. Una fattura sarà inviata al cliente al momento della presentazione di una relazione o di altro parere tecnico scritto o verbale, oppure, qualora la Società e il cliente lo concordino, saranno emesse una o più fatture intermedie a intervalli convenuti. La Società potrà, a sua discrezione, richiedere il pagamento anticipato, o un pagamento parziale, degli onorari e/o delle spese, sia all’inizio che nel corso di un’indagine.
2.5 La Società non garantisce che sarà possibile rispettare eventuali stime fornite in merito alla probabile durata o al costo di un’indagine, o in merito alla data di completamento concordata, ma si impegna a tenere informato il cliente prima che venga superata qualsiasi stima dei tempi o dei costi.
2.6 La Società addebiterà tutti gli esborsi e i costi derivanti dall’archiviazione necessaria degli elementi di prova relativi a un’indagine (reperti). Il cliente sarà informato delle spese per la conservazione dei reperti, normalmente al momento della prima fattura relativa agli onorari di ciascun caso. I costi di conservazione vengono fatturati in anticipo, su base mensile o annuale, a seconda che il reperto sia conservato presso strutture esterne o interne. In occasione della prima fattura e di ciascuna fattura successiva per i costi di conservazione, al cliente sarà data la possibilità di smaltire i reperti. Il mancato pagamento dei relativi oneri di conservazione comporterà lo smaltimento del reperto. Potranno essere applicati costi aggiuntivi per la conservazione e lo smaltimento di reperti di grandi dimensioni, pericolosi o che richiedono uno smaltimento specialistico.
2.7 Salvo diverso accordo, tutti i corrispettivi, le spese e i disborsi (“Onorari”) sono dovuti entro 30 giorni dalla data della fattura. La Società si riserva il diritto di richiedere interessi legali e il risarcimento dei costi di recupero ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice civile italiano e del Decreto Legislativo n. 231/2002, e successive modifiche, qualora il pagamento non venga effettuato entro i termini di credito concordati. La Società si riserva inoltre il diritto di sospendere la fornitura dei propri servizi finché un importo rimane insoluto. La Società non accetta il pagamento di fatture tramite assegno.
2.8 Qualora la Società abbia concordato con il Cliente un pagamento differito, ciò sarà confermato per iscritto al momento del conferimento dell’incarico. Il piano di pagamento differito è limitato a due anni (“Limite Iniziale”), salvo diverso accordo per iscritto. Qualsiasi proroga oltre il Limite Iniziale deve essere richiesta per iscritto dal Cliente e approvata dalla Società prima della scadenza del Limite Iniziale. Qualora venga concordata una proroga, il Cliente pagherà gli interessi a decorrere dalla fine del periodo di due anni a un tasso pari al tasso principale di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (come pubblicato dalla Banca d’Italia) maggiorato del 2,75%, fatte salve le disposizioni anti-usura applicabili (Legge n. 108/1996). Tali interessi saranno fatturati annualmente in anticipo in occasione dell’anniversario della scadenza del Limite Iniziale. Il Cliente dovrà fornire aggiornamenti regolari, almeno ogni tre mesi, sulle tempistiche previste per la conclusone della pratica. Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà la risoluzione del piano di pagamento differito e si applicheranno i termini di pagamento standard di cui alla Clausola 2.7.
2.9 In assenza di un diverso accordo scritto, il soggetto che incarica la Società (il ”Committente”) agisce in nome e per conto proprio e sarà responsabile del pagamento degli Onorari e degli eventuali interessi, indipendentemente dal fatto che il Committente abbia o meno ricevuto dal proprio cliente i fondi necessari: inoltre, il Committente corrisponderà tali Onorari ed eventuali interessi per intero, indipendentemente da qualsiasi disposizione del Codice di procedura civile o del Codice di procedura penale relativa al loro importo, recuperabilità o altro, e indipendentemente dal fatto che l’intero importo sia stato riconosciuto in sede di liquidazione delle spese del procedimento.
2.10 Qualora un cliente richieda alla Società di emettere fattura nei confronti di un’altra parte, il cliente o il Committente rimane responsabile per tutti i pagamenti così fatturati e degli eventuali interessi fino a quando la fattura non sarà stata saldata integralmente.
2.11 Qualora vengano ricevute istruzioni congiunte da due o più clienti o Committenti indipendenti, allora, salvo diverso accordo scritto, tutti i clienti o Committenti saranno responsabili in solido per gli Onorari ed eventuali interessi calcolati ai sensi delle clausole da 2.1 a 2.10 di cui sopra.
2.12 Nel caso in cui un incarico confermato per un’udienza venga annullato, si applicheranno i seguenti onorari:
2.12.1 Se la notifica di annullamento viene fornita meno di sette (7) giorni di calendario prima della data di inizio prevista, sarà dovuto l’intero onorario concordato.
2.12.2 Se viene fornito un preavviso tra sette (7) e quattordici (14) giorni di calendario prima della data di inizio prevista, sarà dovuto il 50% dell’onorario concordato.
2.12.3 Nessun onorario sarà dovuto se la comunicazione viene notificata con più di quattordici (14) giorni d’anticipo.
3. RELAZIONI
3.1 Tutte le relazioni e le informazioni fornite dalla Società sono destinate esclusivamente all’uso del cliente. Il cliente deve conservare tutte le relazioni fornite dalla Società integre e inalterate e non dovrà divulgarle a terzi senza il previo consenso scritto della Società. Qualora una relazione o un’informazione fornita dalla Società venga divulgata dal cliente a terzi, il cliente deve terrà indenne la Società da tutti gli oneri derivanti da qualsiasi ulteriore attività svolta dalla Società, incluse le comparizioni in tribunale su richiesta del cliente o di terzi.
3.2 Per scopi di controllo qualità, le relazioni di consulenza sono soggette a revisione tra pari (peer review), al fine di confermarne l’accuratezza tecnica e la chiarezza. Tutte le relazioni sono sottoposte a revisione per garantire, per quanto ragionevolmente possibile, che siano prive di errori tipografici e di formattazione. Per evitare dubbi, l’autore della relazione, sia esso un consulente tecnico di parte o un esperto chiamato a testimoniare, non è tenuto a includere nella propria relazione alcun elemento che non sia in linea con la propria opinione.
4. CESSIONE
4.1 Il beneficio del presente Accordo non può essere ceduto dal cliente senza previo consenso scritto della Società. Qualora tale consenso venga concesso, esso sarà subordinato all’accettazione da parte del cessionario del cliente, delle condizioni concordate tra il cliente e la Società. La Società si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni come presupposto per la concessione del consenso.
5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
5.1 Il diritto d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, di qualsiasi natura, relativi alle relazioni, fotografie, video, programmi informatici e altro materiale prodotto o commissionato dalla Società, sono e rimarranno proprietà esclusiva della Società.
6. STATUS DELLA SOCIETÀ
6.1 La Società mantiene in ogni momento la propria condizione di indipendenza e un incarico conferito da un cliente non impedisce alla Società di operare per conto di altre parti nelle successive indagini che coinvolgono tale cliente.
6.2 Ove applicabile, il cliente dovrà indicare chiaramente nelle proprie istruzioni alla Società se sia richiesta relazione di consulenza o una relazione peritale.
6.3 Qualora vengaono inviate istruzioni congiunte alla Società, queste devono includere (come minimo) la veste in cui la Società viene incaricata (consulente congiunto unico) insieme a dettagli completi dei clienti che hanno incaricato, i servizi richiesti, i tempi di erogazione dei servizi (incluse le scadenze processuali e le date delle udienze) e se i procedimenti sono iniziati o sono previsti. La Società può rifiutare di accettare le istruzioni congiunte fino a quando non siano soddisfatti i requisiti minimi e non sia stato ricevuto ulteriore chiarimento. Tutti i clienti che hanno incaricato la Società come consulente congiunto unico devono essere posti in copia in tutte le istruzioni inviate alla Società.
6.4 Il cliente dovrà informare prontamente la Società se viene emessa un’ordinanza del Tribunale che riguardi o possa riguardare la Società e dovrà fornire alla Società una copia del provvedimento del Tribunale.
6.5 Il cliente dovrà informare tempestivamente la Società qualora la causa per la quale la Società è stata incaricata di fornire i servizi sia stata risolta o interrotta.
7. RESPONSABILITÀ
7.1 La clausola 7 disciplina l’intera responsabilità patrimoniale della Società (inclusa qualsiasi responsabilità per gli atti o omissioni dei propri dipendenti, agenti, consulenti e subappaltatori) nei confronti del cliente in relazione a qualsiasi violazione dell’Accordo, a qualsiasi utilizzo fatto dal cliente delle relazioni e delle informazioni fornite dalla Società, o di qualsiasi loro parte, nonché a qualsiasi dichiarazione, affermazione o atto o omissione di natura illecita (inclusa la negligenza) derivante da o connessa all’Accordo.
7.2 La Società garantisce che svolgerà i propri compiti come indicato dal cliente con ragionevole diligenza e competenza, mentre tutte le altre garanzie, condizioni e termini impliciti per legge o per consuetudine sono, nella massima misura consentita dalla legge, esclusi dall’Accordo.
7.3. Nulla nell’Accordo limita o esclude la responsabilità della Società:
7.3.1 Per morte o lesioni personali derivanti da negligenza; oppure
7.3.2 Per qualsiasi danno o responsabilità subiti dal cliente a seguito di frode o dichiarazione fraudolenta da parte della Società.
7.4 Fatte salve le disposizioni delle clausole 7.2 e 7.3:
7.4.1 La Società non sarà responsabile per perdita di profitti, perdita di attività commerciale, riduzione dell’avviamento e/o perdite simili, perdita di risparmi previsti, perdita di beni, perdita di contratti, perdita d’uso, perdita o corruzione di dati o informazioni, né per qualsiasi danno speciale, indiretto, consequenziale o puramente economico, costi, danni, oneri o spese.
7.4.2 La Società non sarà responsabile per il pagamento di penali in caso di violazione o ritardo.
7.4.3 La responsabilità totale della Società, in materia contrattuale, extracontrattuale (inclusa la negligenza o la violazione di un obbligo di legge), per dichiarazioni inesatte, a titolo restitutorio o altrimenti derivante dall’esecuzione o dalla prevista esecuzione dell’Accordo, sarà limitata a €2.000.000 per singola pretesa o serie di pretese.
7.5 La Società non sarà responsabile nei confronti del cliente né si riterrà inadempiente rispetto all’Accordo per qualsiasi ritardo nell’esecuzione o mancato adempimento di qualsiasi obbligo della Società ai sensi di questo Accordo, qualora il ritardo o l’inadempimento sia dovuto a una causa al di fuori del ragionevole controllo della Società.
8. RISOLUZIONE
8.1 Ciascuna parte potrà (fermo restando ogni altro rimedio) in qualsiasi momento rescindere l’Accordo mediante comunicazione scritta all’altra parte, qualora questa ultima commetta una violazione delle presenti condizioni e (se sanabile) non ponga rimedio alla violazione entro 30 giorni dalla richiesta scritta di farlo, oppure qualora l’altra parte entri in liquidazione o (nel caso di una persona fisica o di uno studio professionale) diventi insolvente, concluda un concordato con i propri creditori o venga sottoposta a procedura di amministrazione controllata o nomina di un curatore.
8.2 Nel caso in cui l’Accordo venga risolto, il cliente dovrà pagare tutti i servizi svolti fino alla data di risoluzione in conformità con la Clausola 2 di cui sopra.
9. RECLAMI
9.1. In caso di qualsiasi insoddisfazione riguardo ai servizi forniti dalla Società, il cliente dovrà in primo luogo discutere la questione con il responsabile dell’indagine oppure, nel caso in cui la questione non venga risolta a soddisfazione del cliente, qualsiasi lamentela dovrà essere indirizzata per iscritto al Direttore Marketing.
10. PROTEZIONE DEI DATI
10.1 Entrambe le parti rispetteranno tutta la legislazione sulla protezione dei dati applicabile (il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, come recepito nella legge italiana nel Codice Italiano per la Protezione dei Dati Personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 con modifica), e qualsiasi normativa e/o regolamento che modifichi, sostituisca, reintroduca o consolidi tali disposizioni, di volta in volta vigente e applicabile).
10.2 Entrambe le parti riconoscono che, ai fini normativa in materia di protezione dei dati, il cliente è il Titolare del trattamento dei dati e la Società è il Responsabile del trattamento dei dati, entrambi come definiti dalla normativa in materia di protezione dei dati.
10.3 Il cliente si assicurerà di avere tutti i consensi e le informative necessarie per trasferire legalmente qualsiasi dato personale alla Società.
10.4 La Società trasferirà dati personali al di fuori dell’Italia o dello Spazio Economico Europeo solo qualora esistano adeguate garanzie o si applichi un’esenzione.
10.5 Entrambe le parti si notificheranno a vicenda, non appena ragionevolmente possibile, dopo essere venute a conoscenza di qualsiasi violazione dei dati personali.
10.6 Nel caso in cui la Società riceva una richiesta da parte di un interessato, essa notificherà prontamente il cliente e fornirà allo stesso supporto ragionevole, salvo che ciò non sia impedito dalla legge o da normative.
10.7 La Società mantiene un archivio dei propri clienti. In conformità con la Politica di Protezione dei Dati della Società, queste informazioni sono conservate esclusivamente per uso interno. Una copia della Politica sulla Protezione dei Dati della Società è disponibile su richiesta.
11. RISERVATEZZA
11.1 Entrambe le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni ricevute dall’altra parte e a non utilizzarle per alcuno scopo al di fuori dell’ambito di questo Accordo. Questo obbligo non si applica a informazioni di pubblico dominio, lecitamente ottenute da altre fonti, divulgate con il previo consenso scritto dell’altra parte, o la cui divulgazione sia richiesta dalla legge, da normative o da un procedimento legale, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvedimenti giudiziari, citazioni in giudizio o indagini governative.
12. FORZA MAGGIORE
12.1 Né la Società né il cliente saranno responsabili per qualsiasi inadempimento o ritardo nell’esecuzione dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo, nella misura in cui tale inadempimento o ritardo sia causato da un Evento di forza maggiore. Per Evento di forza maggiore si intende qualsiasi evento al di fuori del ragionevole controllo di una parte, che per sua natura non poteva essere previsto o, se prevedibile, era inevitabile.
13. DISPOSIZIONI GENERALI
13.1 Entrambe le parti devono rispettare tutte le leggi, regolamenti e codici applicabili dell’Italia nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente Accordo. Ciò include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto del Decreto Legislativo n. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) e del Decreto Legislativo n. 231/2007 (obblighi contro il riciclaggio di denaro). Qualsiasi violazione di questa clausola costituirà una violazione materiale del presente Accordo ai sensi dell’articolo 1453 e seguenti del Codice civile italiano, legittimando la parte non inadempiente a rescindere immediatamente il presente Accordo, mediante comunicazione scritta alla parte inadempiente.
13.2 Qualsiasi comunicazione che una parte sia tenuta o autorizzata a inviare all’altra ai sensi del presente Accordo deve essere fatta per iscritto al Segretario della Società presso la sua sede legale o a qualsiasi altro indirizzo che, di volta in volta, sia stato comunicato ai sensi della presente disposizione alla parte che effettua la comunicazione.
13.3 Nessun mancato esercizio o ritardo da parte di una delle parti nell’esercitare uno qualsiasi dei propri diritti previsti dall’Accordo sarà considerato una rinuncia a tale diritto e nessuna rinuncia da parte di una delle parti a far valere una violazione dell’Accordo da parte dell’altra sarà considerata una rinuncia a far valere qualsiasi violazione successiva della medesima o di qualsiasi altra disposizione.
13.4 Se una qualsiasi disposizione di questo Accordo sia ritenuta da una autorità competente invalida o inapplicabile, in tutto o in parte, la validità delle restanti disposizioni del presente Accordo e del resto della disposizione in questione non sarà compromessa.
13.5 Il presente Accordo non conferisce, ne intende conferire, alcun beneficio a terzi ai sensi delle disposizioni del Codice civile italiano relative ai terzi beneficiari.
13.6 In conformità e per espressa deroga dall’Articolo 1656 del Codice civile, le parti concordano che la Società può liberamente subappaltare tutti o parte dei servizi ai sensi di questo Accordo, senza la necessità dell’autorizzazione preventiva del cliente. La Società rimane l’unica responsabile nei confronti del cliente per l’esecuzione dei servizi e sarà responsabile per gli atti e le omissioni dei suoi subappaltatori come se fossero propri.
13.7 Il Committente riconosce che, qualora agisca per conto di un cliente, dovrà notificarlo alla Società e fornire alla Società tutti i numeri di sinistro, di polizza e di riferimento. Anche il cliente del Committente è vincolato dal presente Accordo. Qualsiasi azione intrapresa dal Committente per conto del proprio cliente sarà giuridicamente vincolante sia per il Committente che per il proprio cliente. In caso di incoerenza o conflitto tra i termini e le condizioni di questo Accordo e qualsiasi accordo quadro stipulato dalla Società con il cliente o con il Committente, prevalgono le disposizioni dell’accordo quadro. L’accordo quadro prevarrà su qualsiasi termine e condizione conflittuale o incoerente.
13.8 Qualora una disposizione del presente Accordo, inclusa qualsiasi clausola o sotto-clausola, sia dichiarata nulla, invalida o non applicabile da un Tribunale competente, le restanti disposizioni del presente Accordo rimarranno pienamente valide ed effettive. Le parti negozieranno in buona fede al fine di sostituire la clausola nulla con una disposizione valida che raggiunga lo stesso o uno scopo analogo.
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